Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 3 marzo 1951 26 gennaio 1952,
n. 35
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 2 febbraio 1951,
concernente: « Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge
12 maggio 1950, n. 308, sulla disciplina della produzione e del commercio dei
saponi e dei detersivi
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, ORLANDO CASCIO).
(Omissis)
Con legge della Repubblica del 12 maggio 1950, n. 308, si provvedeva alla disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.
Con legge regionale, approvata dall'Assemblea il 2 febbraio 1951, si stabiliva:
«art. I. - Le disposizioni contenute nella legge 12 maggio 1950, n. 308 si applicano nel territorio della Regione Siciliana.
«art. 2 - La presente legge sar pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Ragione Siciliana ed entrer in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il Commissario dello Stato per
Resiste al ricorso il Presidente della Regione Siciliana.
Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ci premesso, osserva :
IN DIRITTO
L'Alta Corte ha gi, in occasione di ricorsi contro leggi regionali in
materia tributaria, rilevato che le leggi della Repubblica entrano in vigore ed
hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato, compresa
Invero, le leggi della Repubblica hanno vigore in tutto il territorio
dello Stato per forza propria cio in quanto -
espressione della sovranit del popolo italiano
e, per esso, del Parlamento - devono essere applicate in tutto il territorio
soggetto a tale sovranit.
Lo Stato, nell'ordinamento costituzionale
italiano, uno e indivisibile, pur riconoscendo le autonomie regionali (art.
5 Costituzione e art. 1 Statuto siciliano) : quindi, le leggi da esso emanate
hanno vigore in tutto lo Stato, senza arrestarsi ai confini di una determinata
regione e senza che occorra una legge regionale che le recepisca.
Anche nei casi in cui la potest
legislativa sia attribuita alla Regione in modo esclusivo, la legge della
Repubblica, che non contenga una disposizione limitativa della sua efficacia
alla restante parte del territorio nazionale, potr essere dichiarata
incostituzionale su ricorso della
Regione, ma fino a che tale pronunzia non sia emessa, applicabile in tutto
il territorio della Repubblica. .
Ci confermato anche dalle norme della
Costituzione e dello Statuto siciliano riguardanti l'impugnativa delle leggi.
Devesi, cio, distinguere fra
incostituzionalit e inefficacia: la legge, anche se incostituzionale per
avere invasa la sfera di competenza della Regione, sar, se impugnata,
dichiarata incostituzionale, ma in mancanza, ed in ogni caso prima della
dichiarazione d'incostituzionalit, ha efficacia in tutto il territorio dello
Stato.
In tal guisa, mentre non vulnerato il
principio dell'autorit e dell'efficacia erga
omnes, e in tutto lo Stato, della legge della Repubblica, non neppure
pretermessa la tutela dei diritti della Regione relativi alla sua autonomia,
sia con il ricorso e la decisione del giudice costituzionale, sia con una legge
regionale, gi in vigore o in seguito emanata.
Ed , in particolare, salvaguardata la
superiore esigenza della certezza del diritto. Dato che non sempre facile
determinare se l'oggetto di una legge sia o meno compreso fra le materie di legislazione
esclusiva e considerato inoltre che una stessa legge pu riferirsi a materie
diverse, in parte di legislazione regionale esclusiva, in parte di legislazione
statale, non sarebbe sempre agevole per tutti conoscere e stabilire, giusta la
tesi della Regione, se la legge dello Stato sia senz'altro applicabile nel
territorio della Regione stessa o quali delle disposizioni della legge siano
applicabili. Viceversa, in base alla tesi adottata dall'Alta Corte, chiunque
sa di dovere osservare, ed tenuto ad osservare, le norme della legge
statale, in tutto il territorio dello Stato, se la legge medesima non abbia
posto limiti territoriali alla sua efficacia, fino a quando, ripetesi, non ne
sia dichiarata l'illegittimit costituzionale o una legge regionale non
disponga diversamente.
Nel caso concreto
P. Q. M.
L'Alta Corte accoglie il ricorso, in
quanto la legge statale, anche se costituzionalmente illegittima, perch lesiva
della potest legislativa regionale esclusiva, ha vigore in tutto il territorio
della Repubblica, a meno che la legge stessa non ponga limiti alla propria
efficacia territoriale, salva impugnazione e senza pregiudizio della piena
potest legislativa della Regione nella materia di sua competenza.